Le nuove regole sulle fonti rinnovabili in Italia

Da agosto sono operativi i nuovi obblighi introdotti dal Decreto Legislativo n. 5/2026, che recepisce in Italia la direttiva europea RED III modificando il vecchio quadro del D.Lgs. 199/2021 sull’uso delle Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) negli edifici.

Le nuove regole sulle fonti rinnovabili in Italia, introdotte dal recepimento della sopracitata direttiva tramite il D.Lgs 5/2026 e operative dal 3 agosto 2026, estendono in modo strutturale gli obblighi di integrazione delle FER anche alle ristrutturazioni e alla sostituzione degli impianti termici.

Nello specifico ecco un quadro riassuntivo per capire di cosa si tratta, ricordando che sono esclusi gli edifici già in classe B o superiori.

Nuove quote di copertura per gli edifici, ecco i quattro casi di applicazione

Nuove costruzioni e ampliamenti rilevanti: le fonti rinnovabili devono coprire almeno il 60% del fabbisogno per l’acqua calda sanitaria e il 60% del totale dei servizi energetici per i privati (il 65% per gli edifici pubblici).

Ristrutturazioni importanti di primo livello: per gli interventi superiori al 50% della superficie disperdente e rifacimento impianto termico la quota minima è del 40% per gli immobili privati e del 45% per quelli pubblici.

Ristrutturazioni di secondo livello e sostituzione generatori: per gli interventi superiori al 25% della superficie disperdente l’obbligo di copertura minima è pari al 15% per i privati e al 20% per gli edifici pubblici.

Ristrutturazione impianto: per gli interventi che riguardano la ristrutturazione dell’impianto, l’obbligo di copertura minima è pari al 15%.

Per quanto riguarda le deroghe, sono esclusi dall’obbligo quegli edifici già serviti da teleriscaldamento e teleraffrescamento efficiente che copre l’intero fabbisogno energetico.

Nei casi di impossibilità di attuare le sopra citate prescrizioni – per motivi tecnici o di eccessiva onerosità – nei primi due casi il tecnico lo deve specificare nella relazione tecnica ex-Legge 10 e verificato;  nei secondi due casi è sufficiente la specifica in relazione o la comunicazione al Comune.

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Foto cover: Spaxido Spaxido/ Pexels

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